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COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Si comunica, [...]
 

 

Scambio sul posto
 



In questi impianti l`energia generata alimenta direttamente il carico elettrico. Quella in eccesso viene accumulata nelle batterie che la rendono disponibile nei periodi in cui il generatore fotovoltaico non è in nelle condizioni di fornirla. Questi impianti rappresentano la soluzione più idonea a soddisfare utenze isolate che possono essere convenientemente equipaggiate con apparecchi utilizzatori che funzionano in corrente continua.

I VANTAGGI DEL NUOVO REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto
è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l`energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi (produco di giorno e consumo di sera). Condizione essenziale per l`erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti fotovoltaici con potenza installata inferiore o uguale a 20 kWp (o impianti di cogenerazione fino a 200kW) per il consumo e per la produzione di energia elettrica. La produzione ed il consumo di energia elettrica possono verificarsi contemporaneamente o in periodi temporali diversi.

Fino al 31 dicembre 2008 si trae vantaggio dallo scambio sul posto solo se la produzione dell`impianto è inferiore o al massimo uguale al fabbisogno di energia elettrica consumata, qualora la produzione sia superiore al mio fabbisogno è più conveniente effettuare la vendita. Inoltre, il contratto di scambio sul posto avviene tra il cliente (utenza) e il gestore (Enel o municipalizzata), ciò ci ha abituato a trarre vantaggio immediato dallo scambio sul posto, poiché l`energia prodotta veniva direttamente scontata in bolletta (ciò non avviene sempre poiché il gestore ha la facolà di emettere fatture di acconto e di effettuare un eventuale conguaglio annuale il 31 dicembre).

Con la delibera dell`Autorità per l`Energia elettrica e il gas n. 74/08 le regole cambiano:

  • dal 1 gennaio 2009 cessa (in automatico) il contratto di scambio sul posto con il gestore attuale (ENEL o municipalizzate);
  • dal 1 gennaio 2009 è necessario stipulare un nuovo contratto di scambio sul posto con il GSE, Gestore del servizio elettrico, il quale diviene unico responsabile sia per l`erogazione dello scambio sul posto sia per l`erogazione del conto energia;
  • il nuovo contratto deve essere stipulato attraverso il sito www.gsel.it;


  • con cadenza trimestrale sarà il GSE a corrispondere al titolare dell`impianto fotovoltaico il contributo previsto dal Conto Energia e il rimborso dell`energia prelevata previsto dallo scambio sul posto;
  • é previsto a copertura delle spese amministrative un contributo annuale di 30 € che dovrà essere corrisposto al GSE per ogni impianto.

Adiconsum ritiene vantaggioso il nuovo sistema di gestione dello scambio sul posto poiché vi sono state apportate diverse migliorie a vantaggio del consumatore.

Quali sono i vantaggi:

1 Poiché nel sistema di mercato elettrico vigente dal 1 gennaio 2009 per potenze superiori ai 16 kWh e dal 1 aprile 2009 per potenze inferiori a tale valore, la valorizzazione dell`energia elettrica è effettuata su base oraria con le tariffe F1, F2, F3, pertanto il titolare di un impianto fotovoltaico si troverà in una condizione di maggior favore, poiché tutta la sua produzione avverrà di giorno in tariffa F1 mentre il prelievo sarà in F3, ossia di notte con tariffa inferiore, questo significa che l`energia prodotta sarà pagata più di quella consumata;

2 Precedentemente qualora la produzione dell`impianto fosse stata superiore al prelievo era possibile accumulare un credito, di cui si poteva usufruire per compensare l`eventuale mancata produzione, nei tre anni successivi, allo scadere del terzo anno il credito veniva azzerato. Con la nuova regolamentazione questo credito è cumulabile per tutta la durata del contratto (20 anni) per poi essere azzerato, Adiconsum ha proposto che tale credito non venga azzerato alla scadenza del contratto ma sia corrisposto ogni 5 anni;

3 Il contributo del GSE viene corrisposto in conto scambio CS con cadenza trimestrale e conguaglio annuale, precedentemente l`obbligo era di un unico conguaglio annuale;

4 Tutte le utenze usufruiranno di pari trattamento, senza più alcuna distinzione tra i diversi gestori e zone;

5 Al di fuori dalla voce MCT (compensazioni ai comuni presso i quali sono presenti depositi di scorie radioattive), lo scambio sul posto tiene conto di tutte le voci che compongono la bolletta comprensive di iva e accise, poiché:

  • L`energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l`energia elettrica scambiata, può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, il soggetto che si avvale dello scambio sul posto è esentato dagli oneri applicabili all`energia elettrica prelevata, pur avendo utilizzato il sistema elettrico per l`immagazzinamento virtuale dell` energia elettrica scambiata;
  • La particolare forma di autoconsumo in sito consentita dallo scambio sul posto consente al soggetto interessato di non sostenere l`onere di accise, iva, costi di approvvigionamento, connessi alla quantità di energia elettrica prelevata fino a concorrenza del valore dell`energia elettrica immessa (prodotta dal proprio impianto), in quanto l`energia elettrica scambiata è assimilabile ad energia elettrica prodotta e autoconsumata.

Autore/Fonte Adiconsum.it


 
 
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