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Ruolo del GSE
Principale novità riguarda il ruolo del GSE (Gestore Servizi Elettrici) che, in base alla nuova delibera dell`Autorità per l`Energia e il Gas (n. 74/2008), dal 1° gennaio 2009 diventa l`unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell`energia elettrica ammessa allo scambio sul posto.
Per gli utenti e i gestori di un impianto fotovoltaico, il nuovo sistema prevede la compensazione tra il valore associabile all`energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all`energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Secondo la delibera AEEG 74/08 l`attuale regime, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre 2008, ma sarà possibile passare a quello nuovo entro il 31/3/2009.
Il criterio di calcolo della compensazione e il credito Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:
1) sia della valorizzazione dell`energia immessa nei limiti del valore dell`energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l`accesso alla rete);
2) sia degli oneri per l`accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata. Difatti nel caso delle fonti rinnovabili, sono restituite le parti variabili, espresse in c/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (parti Ae UC) e al distaccamento.
Nel caso in cui la valorizzazione dell`energia immessa sia superiore a quella dell`energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi (decade quindi il precedente limite di tre anni).
Nel caso del fotovoltaico, ad esempio, con il nuovo regime di scambio sul posto in caso di saldo positivo per l`utente si accumula un credito in euro valido per sempre. Nel precedente regime il credito era in kWh e poteva essere utilizzato solo nell`arco di 3 anni.
Il contributo in conto scambio "di acconto" viene erogato dal GSE trimestralmente (calcolato sulla base dei dati di misura dell`energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete e sulla base dell`onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento), e una volta l`anno a conguaglio.
La fase di transizione dal VECCHIO al NUOVO SCAMBIO SUL POSTO Va precisato che il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto.
I gestori di rete hanno l`obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 31 marzo 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari.
Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi.
Cosa cambia ai fini dell`incentivo fotovoltaico
Nuovo Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 19 febbraio 2007 non cambia nulla: l`incentivo continua ad essere erogato sul totale dell`energia elettrica prodotta.
Vecchio Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 l`incentivo continua ad essere erogato sull`energia elettrica prodotta e consumata nell`ambito dello scambio sul posto. Quindi, solo per tale finalità, si continua a calcolare il saldo. L`unica differenza rispetto al passato è che il saldo positivo (derivante da una produzione maggiore dei propri consumi) non si annulla più dopo 3 anni.
IMPORTANTE - Registrazione sul NUOVO portale del GSE Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare, entro il 31 marzo 2009, un`apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo disponibile a partire dal 20 novembre 2008.
Il GSE ha predisposto una ricca sessione informativa con dei mini video guida per rendere più agevole l`iscrizione al nuovo portale.
Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica Delibera ARG/elt 184/08 del 17 dicembre 2008
L`Autorità ha deliberato che:
i Gestori contraenti di cui alla deliberazione n. 28/06 entro il 31 marzo 2009 effettuano i conguagli derivanti dall`applicazione della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2008, a tal fine il termine di cui al comma 6.9 della medesima deliberazione è prorogato al 10 marzo 2009 e si applica anche per i clienti in maggior tutela. Tali conguagli devono essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2009, salvo rettifiche correlate alle partite di conguaglio di cui al TILP, dando separata evidenza contabile nei documenti di fatturazione; il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kWh di potenza dell`impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. Per le istanze di scambio sul posto presentate entro il 31 dicembre 2008, detta erogazione è effettuata entro il 30 aprile 2009; nell`Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, all`articolo 4, comma 4.2, lettera c) si specifica che prevede che il valore dell`energia elettrica immessa possa compensare il costo complessivamente sostenuto per l`acquisto dell`energia elettrica prelevata ad eccezione dell`Iva nel caso in cui l`utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva. positivo (derivante da una produzione maggiore dei propri consumi) non si annulla più dopo 3 anni.
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