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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
In questo panorama Evolutions Energy, grazie alla comprovata esperienza dei propri tecnici, si pone sul mercato offrendo specifici servizi che spaziano dalla semplice informazione su temi di interesse energetico, alla consulenza corredata alla progettazione, dove richiesto.
In particolare, Evolutions Energy si propone con soluzioni specializzate riguardo la certificazione energetica per:
costruttori: soggetti ai D.Lgs. 192/05 e 311/06 che impongono la certificazione energetica per gli edifici e rendono inefficace la dichiarazione di fine lavori se questa non è accompagnata da tale documento;
clienti privati: laddove richiedano la documentazione necessaria alla detrazione IRPEF, vogliano conoscere il fabbisogno energetica della loro abitazione o di una che intendono acquistare.
In aggiunta propone interventi ad hoc per il miglioramento delle prestazioni energetiche, attraverso l`implementazione di impianti fotovoltaici.
LA TARGA ENERGETICA
La targa energetica di un edificio è un documento attestante il fabbisogno specifico dell`involucro in corrispondenza della relativa classe di appartenenza e noi, per mezzo dei nostri professionisti, possiamo farvi avere questo documento in tempi rapidi. La targa energetica viene rilasciata dal comune di competenza ed è prodotta a seguito di una certificazione energetica.
Tecnicismi a parte e in termini estremamente semplicistici la targa energetica consiste in un valore indicante il consumo dello stabile e quindi la sua efficienza. Lo scopo della targa energetica è quello di innescare un meccanismo di curiosità nel cittadino medio che prenderà coscienza della problematica e si spera si informi in merito ai possibili risparmi energetici che possono essere conseguiti attraverso semplici accorgimenti in fase di realizzazione o ristrutturazione di un edificio.
In relazione alla targa energetica si ricorda quanto segue:
la targa energetica, rilasciata dal Comune di competenza, deve essere riprodotta in conformità al modello riportato all`Allegato D) s.s. Bollettino;
la targa energetica deve obbligatoriamente essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità;
il Comune di competenza rilascia la targa energetica solamente nei casi in cui l`attestato di certificazione energetica sia riferito all`intero edificio;
qualora venga aggiornato l`attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di provvedere all`aggiornamento della targa energetica dell`edificio.
A seguito del deposito dell`attestato di certificazione energetica dell`edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all`art.5 della l.r. 1/2007, provvede a consegnare al proprietario dell`edificio o a chi ne ha titolo una copia dell`attestato di certificazione energetica dell`edificio appositamente vidimato e, qualora sia prevista, la targa energetica. Per la targa energetica di un edificio, rivolgetevi a noi per il rilascio di questo documento.
DIAGNOSI ENERGETICA
La diagnosi energetica degli edifici è quella fase che precede la redazione dell`attestato di certificazione energetica ma spesso ci viene richiesta anche in caso di valutazioni specifiche da effettuare su determinati immobili. Chiamateci per una diagnosi energetica: disponiamo di personale in grado di produrre qualsiasi tipo di analisi e relazione.
La diagnosi energetica degli edifici consiste di un elaborato tecnico o più in generale di una relazione che individua le carenze in termini energetici di un edificio. Questa procedura di diagnosi energetica si può effettuare per esempio per pensare di ridurre i consumi di uno stabile: ciò significa capire i punti di dispersione termica ed intervenire. Applicare quindi una procedura per ridurre i consumi.
Con una diagnosi energetica di un edificio si può per esempio notare che un generatore di calore è inefficiente e si può dimostrare, scientificamente, che la sua sostituzione potrebbe ripagare l`investimento fatto in una sola stagione.
Una semplice diagnosi energetica è in grado di farla chiunque: i vetri sottili inseriti in un ipotetico ambiente disperdono una grande quantità di calore (diagnosi energetica), la loro sostituzione con elementi a doppio strato riduce i consumi (rimedio).
Vi sono poi interventi che portano ad una minore rendita ma parliamo sempre e comunque di opere ad un altissimo tasso di rendimento: investire nel risparmio valorizzando l`immobile.
La chiave del successo in una diagnosi energetica di un edificio è la simulazione, con opportuni software, delle prospettive di investimento e dei tempi di ritorno. Una diagnosi energetica i cui parametri sono inseriti nel software è in grado, utilizzando valori riconosciuti come veritieri, di dimostrare la convenienza dell`investimento sia in termini economici sia ambientali.
Chiamateci senza impegno per una diagnosi energetica, un referente sarà lieto di aiutarVi.
ATTESTATO DI CERTIFACAZIONE ENERGETTICA.
L`attestato di certificazione energetica è un attestato che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l`edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi e avranno quindi il proprio attestato
L`attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell`attestato di certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell`edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L`attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell`edificio.
L`attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell`edificio o dell`impianto in termini di assorbimento di corrente.
Se avete la necessità di ottenere l`attestato di certificazione energetica per uno stabile contattateci senza impegno per una valutazione del caso.
Normativa relativa all`attestato di certificazione energetica.
Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell`edificio cui l`impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell`attestato di certificazione energetica. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell`edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati; all`intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all`impianto termico dell`edificio esistente.
Gli edifici esistenti sono soggetti all`obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) dell`intero immobile sarà necessario produrre un attestato;
qualora l`intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l`obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2 sarà necessario produrre un attestato;
a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti "servizio energia", nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati sarà necessario produrre un attestato;
a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) delle singole unità immobiliari sarà necessario produrre un attestato;
a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell`intero edificio o della singola unità immobiliare sarà necessario produrre un attestato.
L`attestato di certificazione energetica deve quindi essere prodotto ogni qualvolta si deve compiere una operazione di rogito.
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
L`attestato di qualificazione energetica è quel documento "transitorio" introdotto dal D.Lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorché regione Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano) l`attestato di certificazione energetica.
L`attestato di qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore (e redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari.
Quale dunque la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica e attestato di certificazione energetica".
Il primo può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell`immobile che state acquistando. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all`esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall`edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche dell`edificio ovvero prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza.
L`Attestato di Qualificazione Energetica è il documento che riporta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per ottenere i titoli abilitativi. Deve essere asseverato da professionista abilitato. L`Attestato di Qualificazione Energetica, insieme alla Relazione Tecnica, è il documento rispetto al quale il Comune deve fare gli accertamenti e ispezioni previsti dall`Art. 8. Copia dell`Attestato di Qualificazione Energetica deve essere conservata dai Comuni ai fini degli accertamenti.
Ricordiamo che l `Art. 6 comma 1-bis prevede che l`attestato di qualificazione energetica, possa essere predisposto a cura dell`interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. Tale documento NON costituisce l`attestato di certificazione energetica dell`edificio ed è valido, ai sensi dell`Art. 11 comma 1-bis e 1-ter, fino all`entrata in vigore delle Linee Guida nazionali. Trascorsi 12 mesi dall`entrata in vigore delle Linee Guida perde efficacia.
Riassumendo: il primo è strumento di carattere comunicativo che informa il compratore dell`immobile; il secondo di carattere normativo che attestata le caratteristiche e il rispetto dei requisiti minimi dell`edificio ai fini dell`ottenimento dei titoli abilitati.
Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2007, l`attestato di certificazione energetica (o l`attestato di qualificazione energetica) degli edifici sarà necessario "per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici".
CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATI E CENTRI COMMERCIALI
La certificazione energetica è molto spesso un lavoro di routine che si concretizza in calcoli di trasmittanza di pareti e serramenti. Spesso però veniamo contattati per eseguire operazioni di maggiore spessore professionale: la certificazione energetica di fabbricati ad uso industriale o la certificazione energetica di centri commerciali.
I fabbricati e i centri commerciali, come ogni altro edificio della categoria, sono soggetti all`obbligo di certificazione energetica nell`atto della compravendita oppure all`atto di edificazione.
La certificazione energetica dei fabbricati e dei centri commerciali è un lavoro premiante che deve essere necessariamente affidato a professionisti della certificazione energetica con comprovata esperienza. Telefonateci per una valutazione del vostro caso. Dal 1 gennaio 2008 scatta l`obbligo di certificazione energetica al rogito per edifici ed abitazioni servite da contratti servizio energia Se dovete rogitare un appartamento appartenente ad un edificio servito da un contratto "servizio energia" dal 1 gennaio 2008, all`atto del rogito, scatta l`obbligo di certificazione energetica.
Il D.Lgs. 311/06 e le successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento ai decreti emanati dalle singole regioni) impone, per edifici ed abitazioni servite da contratti servizi energia l`obbigo di allegare, all`Atto notarile di rogito, la certificazione energetica relativa all`edificio.
Pertanto per atti aventi ad oggetto edifici (vecchi o nuovi) di proprietà pubblica o privata dotati di contratti di "servizio energia" di impianti termici o di climatizzazione (indipendentemente dalla loro ampiezza) a partire dal giorno 1 gennaio 2008 occorre allegare attestato di certificazione energetica.
Chiamateci senza impegno per una valutazione del Vostro caso: possiamo garantire risultati in tempi rapidi. Cos`è il contratto "servizio energia" ? (talvolta denominati anche contratti servizi energetici)
Il Contratto Servizio Energia viene introdotto con il D.P.R. 412/93. Ai sensi dell`Art. 1 lettera p) dello stesso Decreto per contratto Servizio Energia si intende: "l`atto contrattuale che disciplina l`erogazione dei beni e dei servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell`energia, di sicurezza e salvaguardia dell`ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell`energia"
Come faccio a sapere se il mio condominio è servito da un simile servizio ? La cosa migliore è chiedere al Vostro amministratore che saprà darvi la risposta giusta. Se il condominio è servito da un contratto "servizio energia" scatta l`obbligo, per rogitare, di produrre la certificazione energetica dal 1 gennaio 2008.
tag: 1 gennaio 2008 obbligo certificazione energetica per edifici serviti da contratti "servizio energia".
Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e dall`impianto termico e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l`ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
Chiamateci senza impegno, un referente sarà lieto di aiutarVi.
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